venerdì 12 marzo 2010

ImPrEnDiToRe CoMmErCiAlE

L’imprenditore commerciale è la figura più importante della realtà economica disciplinata attraverso una statuto. A norma dell’art.2195 sono imprenditori commerciali coloro che esercitano:

1. un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
2. un attività di intermediazione nella circolazione di beni(commerciante in senso stretto)
3. un’attività di trasporto per terra ,per acqua o per aria
4. un’attività bancaria o assicurativa
5. altre attività ausiliarie alle precedenti(es agenti di commercio,mediatori ecc..)

A ben vedere però l’art 2195 non fornisce alcuna nozione precisa di imprenditore commerciale, le attività indicate nei commi 3,4 e 5 rientrano in quelle genericamente indicate nei commi 1 e 2. Queste ultime a loro volta riproducono sostanzialmente la stessa definizione contenuta nell’art.2082 con la sola specificazione che l’attività di produzione deve essere industriale. In definitiva poiché l’art.2135 offre una definizione precisa dell’imprenditore agricolo ne deriva che per stabilire la natura di una impresa occorrerà prima accertare se chi la esercita è o meno imprenditore agricolo e poi in caso di esito negativo si definisce l’impresa come commerciale

Statuto dell’imprenditore commerciale: in primis per statuto dell’imprenditore commerciale si intende il complesso di norme e di obblighi che gravano sulla sua attività. Le norme dello statuto sono dettate in tema di:

- capacità di agire
- iscrizione nel registro delle imprese
- scritture contabili obbligatorie
- assoggettamento alle procedure concorsuali e al fallimento

Capacità di agire:per esercitare una impresa commerciale occorre avere la capacità di agire in quanto l’esercizio dell’attività comporta per sua natura la conclusione di contratti. Ne consegue che se un incapace di agire esercita un impresa commerciale egli non assumerebbe la veste di imprenditore commerciale e gli atti da lui compiuti sono annullabili. Il legislatore però per facilitare in alcuni casi l’esercizio dell’attività commerciale da parte dell’incapace ha previsto una particolare disciplina:
1)il minore,l’interdetto e l’inabilitato possono continuare l’esercizio di un’impresa commerciale,previa autorizzazione del tribunale,su parere del giudice tutelare(ascoltato anche il pro-tutore nel caso del minore),al fine di consentire all’incapace di beneficiare degli utili derivanti dalla continuazione dell’impresa ricevuta. In particolare nel caso del minore e dell’interdetto l’esercizio spetterà al legale rappresentante. Nel caso dell’inabilitato c’è da dire che la decisione se continuare o meno spetta allo stesso e dopo dovrà essere chiesta autorizzazione al tribunale. Una volta ottenuta l’autorizzazione l’esercizio dell’attività spetterà a quest’ultimo con l’assistenza del curatore. A volte l’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore ossia un rappresentante dell’inabilitato che viene posto a capo dell’impresa.
È tuttavia sempre l’incapace autorizzato a continuare che sarà soggetto allo statuto dell’imprenditore commerciale.2)il minore emancipato può invece essere autorizzato dal tribunale,previo parere del giudice tutelare, sia ad iniziare che a continuare l’attività commerciale anche senza l’autorizzazione del curatore. In tal caso egli acquista la piena capacità di agire potendo compiere qualsiasi atto sia o meno riguardante l’impresa

Iscrizione nel registro delle imprese:il registro imprese è previsto dal codice civile nell’art 2188. La sua attuazione però si ha solo nel 93’ con la legge 580. Fino al 93 la pubblicità si realizzava nelle cancellerie commerciali istituite presso il Tribunale. Oggi alla tenuta del registro imprese è preposto un apposito ufficio presso la Camera di Commercio istituite presso ogni città.
Con la legge 580/93 diviene obbligatoria per tutti gli imprenditori l’iscrizione nel registro imprese ,in particolare l’imprenditore commerciale deve iscriversi nella sezione ordinaria,gli artigiani,i piccoli imprenditori l’imprenditore agricolo,la ss.,le società tra avvocati e l’imprenditore sociale devono iscriversi nella sezione speciale.
L’iscrizione nella sezione speciale implica effetti limitati rispetto all’iscrizione nella sezione ordinaria nel senso che nella sezione speciale:
l’iscrizione ha funzione di pubblicità notizia e certificazione anagrafica
l’inadempimento dell’obbligo di iscrizione causa sì sanzioni pecuniarie o penali ma non incide sulla validità e sull’opponibilità ai terzi del fatto che ne costituisce oggetto.
L’iscrizione nella sezione ordinaria implica gli effetti previsti dal codice civile nell’art 2193 e può avere una duplice funzione:
· dichiarativa:ha lo specifico scopo di rendere opponibile ai terzi il fatto giuridico pubblicizzato;in sua mancanza l’atto resta valido tra le parti ma diviene inopponibile a terzi.
· costitutiva:si ha quando la pubblicità è un requisito necessario per la costituzione dell’impresa. La mancata iscrizione in tal caso implica la non esistenza dell’impresa.

Scritture contabili obbligatorie(art 2214 e ss)lo statuto implica l’obbligo di tenere la contabilità,in particolare ogni imprenditore commerciale deve obbligatoriamente tenere:
· libro giornale→in esso vanno annotate tutte le operazioni nell’ordine in cui sono compiute,secondo i criteri di cronologicità e di immediatezza(iscritto nel momento in cui è stato compiuto)
· libro degli inventari→in cui va redatto l’inventario all’inizio dell’attività e poi ogni anno. Esso elenca e valuta le passività e le attività dell’impresa,nonché le attività e le passività dell’imprenditore(valido solo per l’imprenditore individuale). Esso si chiude col bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite che è un C.E. indicante le fonti dei ricavi e delle spese pertinenti ad ogni esercizio.
Accanto a queste scritture,la legge prescrive poi la tenuta di altri libri e registri a seconda:
1. della natura dell’impresa(es società bancarie e assicurative)
2. per la dimensione dell’impresa:(es libro magazzino,libro mastro)
I libri contabili devono esser conservati,anche su supporti magnetici,per 10 anni e per lo stesso periodo di tempo è imposta all’imprenditore la conservazione di tutta la corrispondenza(fascicolo della corrispondenza),dei contratti e delle fatture.
Tutte la scritture contabili sono poi a loro volta soggette a delle formalità:
· formalità estrinseche:devono avere forme esteriori rispondenti ad un esigenza di controllo dall’esterno:i libri prima di esser messi in uso devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e se previsto devono essere bollati e vidimati(libro giornale e degli inventari non sono soggetti a bollatura).
· formalità intrinseche→riguardanti il modo in cui vengono tenute le scritture:il legislatore si è limitato a dettare delle linee di massima,prescrivendo che le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità,senza spazi in bianco,senza interlinee e trasporti in margine. Non si possono fare abrasioni e qualche eventuale cancellazione deve eseguirsi in modo tale che le parole cancellate si leggano.
Per quanto concerne alle finalità delle scritture contabili esse in primis hanno una finalità interna ossia servono all’imprenditore per conoscere l’andamento dell’impresa. In secondo luogo hanno un finalità esterna ossia possono essere usate come prova.
Quanto all’efficacia probatoria delle scritture contabili deve ricordarsi che esse:
· Fanno sempre prova contro l’imprenditore,cioè possono sempre esser utilizzate dai terzi come mezzo processuale di prova contro l’imprenditore che le tiene. Chi vuole trarne vantaggio,però non può scinderne il contenuto ed avvalersi solo della parte a lui favorevole:la documentazione contabile deve cioè essere valutata nella sua globalità.(art 2709)
· Non costituiscono prova a favore dell’imprenditore nei rapporti con i non imprenditori e con gli utenti dell’impresa;ad esse può esser attribuito soltanto il carattere e de il valore di elementi indizianti,che devono essere valutati insieme con altri elementi ai sensi degli artt.2727 e seguenti.
· Possono costituire prova a favore dell’imprenditore soltanto nei rapporti fra imprenditori inerenti all’esercizio dell’impresa. Condizione per l’utilizzazione delle scritture contabili come prova è che siano tenute regolarmente,deve cioè trattarsi di libri bollati, vidimati e numerati progressivamente,che siano rispettate le formalità intrinseche. In ogni caso il riconoscimento del valore probatorio spetta al giudice.(art 2710)

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