Il legislatore ha previsto una particolare disciplina per tale imprenditore in quanto ha tenuto conto della particolare natura delle attività agricole che sono esposte al rischio ambientale.
Art.2135→E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:coltivazione del fondo,silvicoltura,allevamento di animali e attività connesse…………
Dall’articolo si evince che l’imprenditore agricolo svolge delle attività principali e delle attività connesse.
Le attività principali sono descritte nel secondo comma e sono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso,di carattere vegetale o animale,che utilizzano o possono utilizzare il fondo,il bosco o le acque dolci.
Le attività connesse sono descritte nel terzo comma e in particolare vengono distinte in due gruppi:
1)le attività dirette alla manipolazione ,conservazione,trasformazione,commercializzazione e valorizzazione del fondo,che hanno ad oggetto prodotti provenienti in maniera prevalente dal fondo e che sono esercitate dal medesimo imprenditore agricolo
2)le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente delle risorse e delle attrezzature normalmente impiegate nelle attività agricole esercitate.
L’articolo in questione non ha sempre avuto tale espressione infatti esso è espressione della legge 228/2001.Prima di tale legge si parlava in primis anziché di allevamento di animali di allevamento di bestiame e le attività principali erano solo quelle che avevano un legame diretto col fondo e il terzo comma riguardante le attività connesse non esisteva. Erano infatti considerate tali solo le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura
Statuto dell’imprenditore agricolo:
- iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
- non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili,la loro tenuta è rimessa alla volontà dell’imprenditore.
- non è soggetto né alle procedure concorsuali né al fallimento
Piccolo imprenditore:art 2083→Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo,gli artigiani,i piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
E’ ai sensi dell’art.1647 coltivatore diretto colui che coltiva il fondo con il lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia. E’ piccolo commerciante colui che svolge una attività di intermediazione nella circolazione dei beni e servizi
In base a tale articolo si possono ricomprendere nella categoria dei piccoli imprenditori oltre alle figure espressamente menzionate(categorie speciali)anche altre figure(categoria generale) purché organizzino la loro attività con il lavoro prevalentemente proprio e dei loro famigliari.
Requisito comune,dunque a tutti i piccoli imprenditori è la prevalenza del lavoro proprio e della famiglia rispetto sia al lavoro dei dipendenti,sia al capitale impiegato.
Pertanto è considerato piccolo imprenditore anche chi esercita una attività commerciale con il lavoro proprio e coadiuvato da familiari e da un numero ristretto di dipendenti e/o con un basso investimento di capitale.
Nella legge fallimentare è contenuta una definizione di tipo quantitativo del piccolo imprenditore e in particolare secondo tale legge è piccolo imprenditore chi ha investito un capitale di un valore inferiore a 300.000,00 euro e ha realizzato ricavi lordi minori di 200.000,00 euro.
Statuto del piccolo imprenditore:
- iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
- non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili,la loro tenuta è rimessa alla volontà dell’imprenditore.
- non è soggetto né alle procedure concorsuali né al fallimento
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