venerdì 12 marzo 2010

ImPrEnDiToRe AgRiCoLo

Il legislatore ha previsto una particolare disciplina per tale imprenditore in quanto ha tenuto conto della particolare natura delle attività agricole che sono esposte al rischio ambientale.

Art.2135→E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:coltivazione del fondo,silvicoltura,allevamento di animali e attività connesse…………

Dall’articolo si evince che l’imprenditore agricolo svolge delle attività principali e delle attività connesse.
Le attività principali sono descritte nel secondo comma e sono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso,di carattere vegetale o animale,che utilizzano o possono utilizzare il fondo,il bosco o le acque dolci.
Le attività connesse sono descritte nel terzo comma e in particolare vengono distinte in due gruppi:

1)le attività dirette alla manipolazione ,conservazione,trasformazione,commercializzazione e valorizzazione del fondo,che hanno ad oggetto prodotti provenienti in maniera prevalente dal fondo e che sono esercitate dal medesimo imprenditore agricolo
2)le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente delle risorse e delle attrezzature normalmente impiegate nelle attività agricole esercitate.
L’articolo in questione non ha sempre avuto tale espressione infatti esso è espressione della legge 228/2001.Prima di tale legge si parlava in primis anziché di allevamento di animali di allevamento di bestiame e le attività principali erano solo quelle che avevano un legame diretto col fondo e il terzo comma riguardante le attività connesse non esisteva. Erano infatti considerate tali solo le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura

Statuto dell’imprenditore agricolo:
- iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
- non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili,la loro tenuta è rimessa alla volontà dell’imprenditore.
- non è soggetto né alle procedure concorsuali né al fallimento

Piccolo imprenditore:art 2083→Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo,gli artigiani,i piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
E’ ai sensi dell’art.1647 coltivatore diretto colui che coltiva il fondo con il lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia. E’ piccolo commerciante colui che svolge una attività di intermediazione nella circolazione dei beni e servizi
In base a tale articolo si possono ricomprendere nella categoria dei piccoli imprenditori oltre alle figure espressamente menzionate(categorie speciali)anche altre figure(categoria generale) purché organizzino la loro attività con il lavoro prevalentemente proprio e dei loro famigliari.
Requisito comune,dunque a tutti i piccoli imprenditori è la prevalenza del lavoro proprio e della famiglia rispetto sia al lavoro dei dipendenti,sia al capitale impiegato.
Pertanto è considerato piccolo imprenditore anche chi esercita una attività commerciale con il lavoro proprio e coadiuvato da familiari e da un numero ristretto di dipendenti e/o con un basso investimento di capitale.
Nella legge fallimentare è contenuta una definizione di tipo quantitativo del piccolo imprenditore e in particolare secondo tale legge è piccolo imprenditore chi ha investito un capitale di un valore inferiore a 300.000,00 euro e ha realizzato ricavi lordi minori di 200.000,00 euro.

Statuto del piccolo imprenditore:
- iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
- non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili,la loro tenuta è rimessa alla volontà dell’imprenditore.
- non è soggetto né alle procedure concorsuali né al fallimento

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