La forma del contratto è la modalità attraverso la quale la volontà dei
contraenti si manifesta. Essa è, pertanto, elemento di perfezionamento del
contratto, perché rende esteriormente visibile la volontà dei soggetti,
rendendola idonea ad assumere rilevanza giuridica.
La forma dei contratti può essere libera o solenne
La peculiarità del contratto di servizio che:
- vede come parte una Amministrazione pubblica;
- regola un servizio destinato ad una universalità di soggetti,
rende opportuno, dove non obbligator io per legge, l’utilizzo di una forma
solenne. In particolare, nei contratti in cui sia richiesta dalla legge la forma
solenne, la sua mancanza può, come accennato, dar luogo alla nullità del
contrat to stesso.
La forma solenne può assumere essenzialmente due vesti:
1. L'atto pubblico è “ il documento redatto, con le richieste formalità, da un
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli fede nel
luogo in cui l’atto è formato” (ar t . 2699 C.C) . “Esso fa piena prova, fino a
querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale
che l’ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti
che il pubblico ufficiale attesta essere avvenut i in sua presenza o da lui
compiuti” (ar t . 2700 C.C.) .
2. La scritura privata va intesa come il documento scritto con qualsiasi
mezzo (penna, dattilografia, stampa) e sottoscrit to dai contraenti. La sua
sottoscrizione ne rappresenta il connotato essenziale, perché costituisce
il mezzo di identificazione e, al tempo stesso, un indizio del carattere
serio e definitivo della dichiarazione. Essa deve essere effet tuata
personalmente dal dichiarante, con l’indicazione del nome e cognome, o
anche del cognome o dello pseudonimo. Per il principio della cosiddetta
conversione formale, l’atto pubblico, privo di qualche suo requisito, vale
come scrittura privata, ove sia sottoscritta dalla parte (confronta ar t .
2701 C.C.) .
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