
Ma in che tipo di obbligazione può esservi solidarietà?
presupposti
- pluralità di soggetti dal lato attivo o passivo
- medesima prestazione da eseguire
- medesima fonte da cui scaturisce la prestazione
Bisogna escluderla quanto le prestazioni sono diverse per ogni debitore o quando non c'è pluralità di soggetti; riassumendo e precisando quanto sino ad ora esposto, per aversi obbligazione solidale sono necessari i seguenti presupposti
La solidarietà passiva
In caso di pluralità di debitori in un'unica obbligazione se vi è solidarietà ( per accordo o per legge) il creditore potrà chiedere l'intera prestazione ad uno qualsiasi dei debitori e non essere costretto a chiedere parte della prestazione ad ognuno dei debitori. Il pagamento eseguito dal debitore il solido libera gli altri.
Nella solidarietà passiva, quindi, vi è un rafforzamento della posizione del creditore poiché questi potrà chiedere l'intera prestazione ad uno qualsiasi dei debitori che sono obbligati ad eseguirla.
Pensiamo al caso in cui tre debitori si sono impegnati in solido a pagare 300 ad un unico creditore. Questi potrà chiedere, quindi, tutta la somma ad uno qualsiasi dei debitori (magari a quello più solvibile) senza essere costretto a chiedere 100 ad ognuno di loro.
Pensiamo al caso in cui tre debitori si sono impegnati in solido a pagare 300 ad un unico creditore. Questi potrà chiedere, quindi, tutta la somma ad uno qualsiasi dei debitori (magari a quello più solvibile) senza essere costretto a chiedere 100 ad ognuno di loro.
La solidarietà attiva
In caso di pluralità di creditori se è prevista solidarietà ognuno di loro potrà chiedere l'intera prestazione al debitore il cui adempimento lo libererà nei confronti di tutti gli altri creditori.
Quando si parla di solidarietà, però, si fa di solito riferimento alla solidarietà passiva perché, a differenza di quella attiva, è presunta dalla legge ( art. 1294 c.c.).Di conseguenza più debitori obbligati per una medesima prestazione saranno debitori in solido, se non si è previsto diversamente.
All'opposto, se vi sono più creditori di una medesima prestazione nei confronti di un debitore, non vi sarà solidarietà attiva se non per espressa previsione contrattuale o legislativa.
Come esempio di solidarietà attiva prevista dalla legge ricordiamo l'art. 1854 c.c che la prevede insieme, per altro, a quella passiva fra i cointestatari di un conto corrente.
Azione di regresso
Il debitore che ha pagato l'intero debito può ripetere dagli altri debitore la parte che spettava a ciascuno di loro.
Se quindi, nel caso di cui poc'anzi, il debitore ha pagato 50, potrà chiedere ad ognuno degli altri quattro 10 che, sommati con la sua parte, saranno equivalenti all'intero debito pagato che era appunto di 50.
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