venerdì 18 dicembre 2009

Adempimento Obbligazione Terminologia

Diligenza del buon padre di famiglia

ART: Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (Cod. Civ. 703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768, 2148, 2167).Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivita professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivita esercitata (Cod. Civ. 1838 e seguente, 2104-1, 2174-2, 2236).

E' soltanto una definizione ad effetto per indicare un comportamento che qualunque persona avveduta avrebbe tenuto in una determinata situazione.Ci si riferisce al padre di famiglia perchè dovrebbe essere per definizione una persona saggia ed accorta. Questa espressione viene utilizzata ad esempio nel caso in cui sia stata compiuta una violazione contrattuale in buona fede: se si è utilizzata la "diligenza del buon padre di famiglia" significa che si è fatto tutto ciò che era possibile per adempiere correttamente.


Impossibilita sopravvenuta

Gli artt. Dal 1463 c.c. al 1465 c.c. sono dedicati alla disciplina della risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive per impossibilità sopravvenuta e prevedono le diverse ipotesi dell’impossibilità totale (art. 1463 c.c.) dell’impossibilità parziale (art. 1464 c.c.) e dell’impossibilità della prestazione nei contratti con effetti traslativi o costitutivi (art. 1465 c.c.).La risoluzione per impossibilità sopravvenuta totale si verifica allorchè, in un contratto a prestazioni corrispettive, l’obbligazione a carico di una delle parti diventa impossibile per causa alla stessa non imputabile. La risoluzione per impossibilità sopravvenuta si verifica automaticamente e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.L’impossibilità che rileva ai fini della risoluzione è di carattere giuridico nel senso che si considera impossibile la prestazione che richiede uno sforzo superiore a quello dell’ordinaria diligenza richiesta per l’adempimento o quella che non risulta più utile avuto riguardo all’interesse del creditore.L’art. 1453 c.c. stabilisce che, in caso di impossibilità della prestazione, la parte liberata non possa esigere la controprestazione e sia tenuta a restituire quella che abbia già ricevuta secondo la disciplina dell’indebito.Gli effetti della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, così come disciplinati dal richiamato art. 1453 c.c., debbono escludersi in caso di mora del creditore o di mora del debitore.Ove, infatti, la prestazioe divenga impossibile allorchè il debitore della stessa sia in mora, l’impossibilità sarà allo stesso imputabile ex art. 1218 c.c. ed il debitore sarà tenuto al risarcimento del danno. Ove sia in mora il creditore, invece, l’impossibilità della prestazione allo stesso dovuta non estinguerà l’obbligo d’eseguire la controprestazione.La risoluzione per impossibilità sopravvenuta riguarda naturalmente una fattispecie diversa da quella dell’impossibilità originaria della prestazione che determina non già la risoluzione ma la nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto.In caso di impossibilità parziale della prestazione, invece, il creditore avrà diritto ad una corrispondente riduzione della controprestazione o potrà recedere dal contratto ove non abbia un interesse all’adempimento parziale. Ove la controprestazione sia indivisibile, la parte avrà diritto, ove non receda dal contratto, ad un conguaglio in denaro.Nell’ambito dei contratti traslativi e costitutivi dei diritti, stante il principio del consenso traslativo, il rischio dell’impossibilità sopravvenuta grava sulla parte acquirente nonostante non sia ancora avvenuta la consegna. Le sole fattispecie in cui la prestazione del consenso traslativo non determina il passaggio del rischio sono quelle dei contratti traslativi aventi ad oggetto beni futuri o cose generiche (e in tal caso il passaggio del rischio si verifica con l’individuazione e con la venuta ad esistenza del bene) e quella dei contratti sottoposti a condizione sospensiva ed in tal caso il passaggio del rischio si verifica in coincidenza con l’avveramento della condizione. Una volta verificaisi gli effetti traslativi, dunque, il perimento del bene, nonostante sia anteriore all’effettiva consegna, non libera la parte acquirente dall’obbligo della controprestazione.

Caso fortuito e Forza maggiore

Di solito non si distingue tra caso fortuito e forza maggiore, in quanto entrambi gli eventi hanno come effetto l'esclusione della responsabilità del soggetto agente.
Possiamo, però, distinguerli concettualmente perché, se identiche sono le conseguenze, diverse sono le situazioni che li producono.


caso fortuito
indica un evento assolutamente imprevedibile
forza maggiore
indica un evento di una forza tale al quale non è oggettivamente possibile resistere.

In ogni caso il caso fortuito o la forza maggiore escludono la colpa del soggetto agente non realizzando, quindi, la previsione dell'art. 2043 che per la responsabilità prevede il fondamentale requisito della colpevolezza.

È opportuno ricordare, però, che altra tesi inquadra queste ipotesi come interruzione del nesso di causalità piuttosto che come ipotesi di assenza di colpa.A mio parere per inquadrare correttamente le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore bisogna distinguere diversi casi.

Se il caso fortuito o forza maggiore hanno da soli causato l'evento (un fulmine provoca delle lesioni) , è chiaro che non è nemmeno il caso di parlare di colpa dell'agente, ma di serie causale del tutto autonoma dove l'agente non ha posto in essere nemmeno un condizione.

Se, invece, l'agente ha posto in essere una della cause che poi ha aperto la strada al caso fortuito o alla forza maggiore, può ben ritenersi la mancanza di colpa, visto che non c'è interruzione del nesso di causalità; è da notare, però, che se accettiamo la teoria della causalità adeguata possiamo anche intendere questi eventi come vere e proprie interruzioni del rapporto di causalità, eventi eccezionali e imprevedibili che fanno venir meno il rapporto di causalità giuridico.





sabato 12 dicembre 2009

Obbligazioni Di Risultato

Il debitore si impegna a conseguire un risultato come frutto della prestazione. L'interesse del creditore sarà soddisfatto solo con il conseguimento del risultato promesso.
La differenza fondamentale tra questo tipo di obbligazioni e quelle di mezzi riguarda proprio il momento dell'adempimento e della eventuale responsabilità per l'inadempimento.
Le obbligazioni di risultato saranno adempiute quando sarà raggiunto il risultato promesso, e solo in quel momento il debitore sarà liberato e ottenere, se previsto, il compenso per l'attività svolta.
Se, all'opposto, non riesce a raggiungere il risultato promesso, a nulla servirà far valere l'impegno profuso nello sforzo, poiché vi sarà sempre e comunque inadempimento. La diligenza profusa sarà rilevante, invece, per la responsabilità che può derivare dall'inadempimento.Il debitore che, nonostante uno sforzo diligente e adeguato al risultato che intendeva ottenere, non riesca comunque a raggiungerlo, andrà esente da responsabilità , ma non potrà, in ogni caso, pretendere il compenso per l'attività svolta richiamandosi alla diligenza profusa, come sarebbe accaduto, invece, nelle obbligazioni dette "di mezzi".

venerdì 11 dicembre 2009

Obbligazioni Di Mezzi

Il debitore non promette un risultato al creditore, ma s'impegna a tenere un comportamento che soddisfi l'interesse del creditore senza che il raggiungimento di un ulteriore risultato sia da ritenersi essenziale per l'interesse del creditore
Per le obbligazioni di mezzi si suole anche dire che l'ulteriore risultato, è al di fuori dell'obbligazione.
Tipiche obbligazioni di mezzi sono quelle del medico o dell'avvocato, dove l'obbligazione è adempiuta quando sia stata svolta l'attività necessaria in relazione alle singole circostanze del caso.
Ragionando in maniera diversa, ammettendo, cioè, che il debitore sia costretto in questi casi ad un ulteriore risultato, dovremmo ritenere inadempienti il medico o l'avvocato che, pur avendo usato la diligenza professionale per ottenere la guarigione da una malattia o per il buon esito di un giudizio, non abbiano raggiunto tale scopo.
È vero, invece, che non solo non vi sarà responsabilità, ma nemmeno inadempimento, tanto che i due professionisti dovranno essere retribuiti per l'opera svolta.

venerdì 4 dicembre 2009

La Solidarieta - ( Obbligazioni Solidali)


Ma in che tipo di obbligazione può esservi solidarietà?



presupposti
- pluralità di soggetti dal lato attivo o passivo
- medesima prestazione da eseguire
- medesima fonte da cui scaturisce la prestazione



Bisogna escluderla quanto le prestazioni sono diverse per ogni debitore o quando non c'è pluralità di soggetti; riassumendo e precisando quanto sino ad ora esposto, per aversi obbligazione solidale sono necessari i seguenti presupposti


La solidarietà passiva


In caso di pluralità di debitori in un'unica obbligazione se vi è solidarietà ( per accordo o per legge) il creditore potrà chiedere l'intera prestazione ad uno qualsiasi dei debitori e non essere costretto a chiedere parte della prestazione ad ognuno dei debitori. Il pagamento eseguito dal debitore il solido libera gli altri.


Nella solidarietà passiva, quindi, vi è un rafforzamento della posizione del creditore poiché questi potrà chiedere l'intera prestazione ad uno qualsiasi dei debitori che sono obbligati ad eseguirla.
Pensiamo al caso in cui tre debitori si sono impegnati in solido a pagare 300 ad un unico creditore. Questi potrà chiedere, quindi, tutta la somma ad uno qualsiasi dei debitori (magari a quello più solvibile) senza essere costretto a chiedere 100 ad ognuno di loro.



La solidarietà attiva


In caso di pluralità di creditori se è prevista solidarietà ognuno di loro potrà chiedere l'intera prestazione al debitore il cui adempimento lo libererà nei confronti di tutti gli altri creditori.


Quando si parla di solidarietà, però, si fa di solito riferimento alla solidarietà passiva perché, a differenza di quella attiva, è presunta dalla legge ( art. 1294 c.c.).Di conseguenza più debitori obbligati per una medesima prestazione saranno debitori in solido, se non si è previsto diversamente.

All'opposto, se vi sono più creditori di una medesima prestazione nei confronti di un debitore, non vi sarà solidarietà attiva se non per espressa previsione contrattuale o legislativa.

Come esempio di solidarietà attiva prevista dalla legge ricordiamo l'art. 1854 c.c che la prevede insieme, per altro, a quella passiva fra i cointestatari di un conto corrente.


Azione di regresso



Il debitore che ha pagato l'intero debito può ripetere dagli altri debitore la parte che spettava a ciascuno di loro.

Se quindi, nel caso di cui poc'anzi, il debitore ha pagato 50, potrà chiedere ad ognuno degli altri quattro 10 che, sommati con la sua parte, saranno equivalenti all'intero debito pagato che era appunto di 50.