venerdì 5 febbraio 2010

La risoluzione del contratto

Con il termine risoluzione si indica lo scioglimento del vincolo contrattuale per fatti che si siano verificati successivamente alla conclusione del contratto. Si determina una alterazione della causa del contratto (es. lo scambio in cui questa consiste non può più compiersi) e si parla di difetto funzionale che si manifesta in sede di esecuzione del contratto e investe il rapporto contrattuale comportando la risoluzione del contratto (a differenza del difetto genetico, che è la mancanza originaria della causa o la sua illiceità che investe il contratto e comporta nullità, annullamento o dichiarazione di inefficacia).

Descrizione:

Con il termine risoluzione si indica lo scioglimento del vincolo contrattuale per fatti che si siano verificati successivamente alla conclusione del contratto.
Si determina una alterazione della causa del contratto (es. lo scambio in cui questa consiste non può più compiersi) e si parla di difetto funzionale che si manifesta in sede di esecuzione del contratto e investe il rapporto contrattuale comportando la risoluzione del contratto (a differenza del difetto genetico, che è la mancanza originaria della causa o la sua illiceità che investe il contratto e comporta nullità, annullamento o dichiarazione di inefficacia).

Nella risoluzione il contratto è e resta valido; si scioglie il rapporto contrattuale con effetto retroattivo tra le parti, ossia dalla data del contratto. rispetto ai terzi, invece, l’effetto retroattivo non si produce.

La risoluzione del contratto può essere determinata da:
- inadempimento;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione;
- eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.

Risoluzione per inadempimento. Come già detto, l’inadempimento è costituito dalla mancata esecuzione di una obbligazione, oppure da una esecuzione inesatta, tardiva o parziale. L’inadempimento di una parte, però, per permettere la risoluzione del contratto, deve essere di non scarsa importanza: occorre, cioè, che l’inadempimento di una parte sia tale da rendere non più giustificata la controprestazione dell’altra.
La risoluzione per inadempimento può assumere due forme:

1.risoluzione giudiziale: pronunciata dal giudice per mezzo di una sentenza che accerta l’esistenza di un inadempimento di non scarsa importanza. Se una delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive non adempie la propria obbligazione, l’altra parte può

a) agire in giudizio per l’adempimento, chiedendo al giudice di condannare l’inadempiente ad eseguire la prestazione mancata (e offrendosi di eseguire la propria se non ancora l’ha eseguita). Finché non ha ottenuto )in modo spontaneo o coattivo) la controprestazione dovutagli, potrà sempre domandare la risoluzione del contratto;

b) agire per la risoluzione, chiedendo al giudice di sciogliere il contratto, ottenendo dall’essere esonerato ad eseguire la propria prestazione, o se l’aveva già eseguita chiederà al giudice di pronunciare, oltre alla risoluzione del contratto, anche la condanna dell’altra parte alla restituzione della prestazione ricevuta. Una volta chiesta la risoluzione, non potrà, però, più chiedere l’adempimento, né la contro parte potrà più adempiere la propria obbligazione.

2. risoluzione stragiudiziale: senza il ricorso al giudice che accetti l’effettiva sussistenza dell’inadempimento e la sua non scarsa importanza. Il contratto può essere risolto per inadempimento senza necessità di un provvedimento giudiziario, attraverso tre situazioni:

a) la diffida ad adempiere: è l’intimazione scritta compiuta dalla parte adempiente, con l’assegnazione di un termine (di almeno 15 giorni) entro cui l’inadempiente deve eseguire la propria prestazione. Trascorso tale termine, il contratto si intende risolto di diritto, senza la necessità di rivolgersi al giudice;

b) la clausola risolutiva espressa, è una clausola che le parti possono, se sono d’accordo, includere nel contratto che stipulano, con la quale le parti pattuiscono che se una di esse non eseguirà una delle obbligazioni del contratto, questo si risolverà di diritto. Per applicarla è però necessario che la parte adempiente dichiari all’altra che intende valersi della clausola risolutiva; sarà, perciò, questa dichiarazione a provocare la risoluzione del contratto che avrà effetto dalla data dello stesso;

c) il termine essenziale: è il caso in cui il contratto prevede un termine per l’adempimento, scaduto il quale il contratto è risolto di diritto, se la parte interessata, entro 3 giorni dalla scadenza del termine,non comunica alla controparte che intende ugualmente esigere la prestazione, anche se tardiva.

Però, chi ricorre alla risoluzione stragiudiziale lo fa a proprio rischio, in quanto l’altra parte potrà successivamente agire in giudizio e dimostrare che il lamentato inadempimento non sussisteva o era di scarsa importanza (salvo che non si tratti di clausola risolutiva espressa) con la conseguenza che il giudice dichiarerà inefficacie la risoluzione stragiudiziale del contratto e la parte che se ne era avvalsa verrà a trovarsi nella condizione di parte inadempiente e dovrà risarcire il danno.

sabato 30 gennaio 2010

Deposito alberghiero e Deposito


DEPOSITO ALBERGHIERO

Una particolare disciplina è dettata dal codice civile per il deposito alberghiero (artt. 1783-1786 c.c.).

La responsabilità dell’albergatore è graduata a seconda che la cosa danneggiata sia stata solamente portata in albergo ovvero sia stata consegnata in deposito all’albergatore.
Nella prima ipotesi non esiste un contratto di deposito.

In questo caso la responsabilità dell’albergatore è fissata entro un limite massimo (sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata), a meno che la perdita o il deterioramento della cosa non dipenda da colpa, sua o di un dipendente, o l’albergatore abbia rifiutato di prendere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare (danaro contante, oggetti di valore).

L’albergatore, però, è esonerato dalle conseguenze della responsabilità se prova che la perdita o il deterioramento della cosa sono dovuti a colpa grave del cliente o di chi lo accompagna. Nella seconda ipotesi, invece, le parti stipulano un vero e proprio contratto di deposito del tutto autonomo, sebbene collegato a quello alberghiero.

Pertanto, in questo caso, l’albergatore risponde secondo gli ordinari principi in materia di inadempimento contrattuale.
Parimenti si ha contratto di deposito, accessorio a quello alberghiero, nel caso in cui il cliente utilizzi il garage dell’albergo. Oggetto del deposito è non solo il veicolo ma anche le cose a questo funzionalmente collegate come gli optionals o l’autoradio.



DEPOSITO

Il deposito è quel contratto con il quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante)una cosa mobile con l’obbligo di custodirla in natura (art. 1766 c.c.).

Si tratta di un contratto reale ad effetti obbligatori a forma libera e ad esecuzione continuata, avente ad oggetto la custodia di una cosa mobile.

La causa del deposito consiste nell’assicurare la custodia della cosa; al depositario non passa la proprietà né il possesso di essa: egli la detiene soltanto, nell’interesse del depositante, e non può disporne né servirsene senza il consenso del depositante (art. 1770 c.c.).

Il depositario è obbligato ad usare, nella custodia, la diligenza del buon padre di famiglia; ma, se il deposito è gratuito, un’eventuale responsabilità per colpa è valutata con minor rigore (art. 1768 c.c.).

La cosa va restituita al depositante, unitamente ai frutti percepiti dal depositario (art. 1775 c.c.), nel luogo dove doveva essere custodita. e spese per la restituzione sono a carico del depositante (art. 1774).

Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto non imputabile, egli è liberato dall’obbligo di restituzione, ma deve, pena il risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione (Cass. 8541/91). Se, invece, il fatto è imputabile il depositario deve risarcire il danno (Cass. 3145/90).

Contratto preliminare ( o compromesso )


Il contratto preliminare (anche detto, impropriamente, compromesso), è l'accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo.

Con il contratto preliminare, in sostanza, non si trasferisce la titolarità di un bene, ma ci si obbliga a tale trasferimento in un secondo momento (ad es. perché si vogliono verificare la persistenza dell'interesse alla transazione, la sussistenza di determinati vizi, o perché ci si vuole riservare la possibilità di apportare modifiche).

Il preliminare deve contenere già in sé gli elementi essenziali del successivo contratto definitivo.


Ove una delle due parti si rifiuti di stipulare il successivo contratto definitivo, l'altra parte potrà ottenere una sentenza (costitutiva) che produca gli stessi effetti del contratto preliminare.


La legge prevede che il preliminare debba avere la stessa forma prescritta per il contratto definitivo (art. 1351 c.c.), pertanto se si vuole vendere un immobile, il relativo compromesso dovrà essere redatto in forma scritta, a pena di nullità.


La legge 28.2.1997, n. 30, ha introdotto la possibilità della trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari del contratto preliminare che ha ad oggetto:
1) la promessa di trasferimento della proprietà di beni immobili;
2) la costituzione, il trasferimento, la modificazione di diritti reali immobiliari;
3) la costituzione di comunione su beni immobili;
4) la costituzione o modifica di servitù prediali, uso, abitazione.


Ciò a condizione che il preliminare risulti da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione è resa possibile anche per gli atti soggetti a condizione e per quelli relativi ad edifici da costruire o in corso di costruzione.


Gli effetti cessano, e si considerano come mai prodotti, se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo. La trascrizione è cancellabile nel caso di comune accordo delle parti o se stabilito giudizialmente con sentenza passata in giudicato.


venerdì 29 gennaio 2010

La forma del contratto

La forma del contratto è la modalità attraverso la quale la volontà dei
contraenti si manifesta. Essa è, pertanto, elemento di perfezionamento del
contratto, perché rende esteriormente visibile la volontà dei soggetti,
rendendola idonea ad assumere rilevanza giuridica.


La forma dei contratti può essere libera o solenne
La peculiarità del contratto di servizio che:
- vede come parte una Amministrazione pubblica;
- regola un servizio destinato ad una universalità di soggetti,
rende opportuno, dove non obbligator io per legge, l’utilizzo di una forma
solenne. In particolare, nei contratti in cui sia richiesta dalla legge la forma
solenne, la sua mancanza può, come accennato, dar luogo alla nullità del
contrat to stesso.


La forma solenne può assumere essenzialmente due vesti:


1. L'atto pubblico è “ il documento redatto, con le richieste formalità, da un
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli fede nel
luogo in cui l’atto è formato” (ar t . 2699 C.C) . “Esso fa piena prova, fino a
querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale
che l’ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti
che il pubblico ufficiale attesta essere avvenut i in sua presenza o da lui
compiuti” (ar t . 2700 C.C.) .


2. La scritura privata va intesa come il documento scritto con qualsiasi
mezzo (penna, dattilografia, stampa) e sottoscrit to dai contraenti. La sua
sottoscrizione ne rappresenta il connotato essenziale, perché costituisce
il mezzo di identificazione e, al tempo stesso, un indizio del carattere
serio e definitivo della dichiarazione. Essa deve essere effet tuata
personalmente dal dichiarante, con l’indicazione del nome e cognome, o
anche del cognome o dello pseudonimo. Per il principio della cosiddetta
conversione formale, l’atto pubblico, privo di qualche suo requisito, vale
come scrittura privata, ove sia sottoscritta dalla parte (confronta ar t .
2701 C.C.) .

sabato 16 gennaio 2010

La mora e lucro cessante

Mora del debitore

Art. 1218 - Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160).


Art. 1219 - Costituzione in mora
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (1308; att. 160). Non è necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti); 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione; 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.

Art. 1221 - Effetti della mora sul rischio
Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.

Art. 1223 - Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti).

Danno emergente & Lucro cessante

Il danno emergente è la conseguenza diretta dell'eventuale illecito/inadempimento (ad. es.somme spese per le cure di lesioni derivanti da un incidente stradale). Il lucro cessante è il mancato guadagno conseguente all'illecito/inadempimento( per rimanere nel caso precedente, il mancato guadagno lavorativo derivante dalla forzata inattività in seguito alle lesioni riportate nell'incidente)



venerdì 8 gennaio 2010

Il contratto 1 parte

Nozione autonomia privata => nel diritto privato il concetto di autonomia individua il potere riconosciuto ad un soggetto col quale questo soggetto può definire da se delle regole in base a una sua propria libera scelta.
Esempi di autonomia sono :
1) il matrimonio
2) il testamento
3) il contratto => posso decidere se fare o non fare il contratto, posso scegliere che tipo di contratto (es, compro una casa oppure l’affitto), posso scegliere con chi fare il contratto, nessuna legge potrà mai costringermi a fare un contratto.

Che cosa è un contratto?
il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale

Contratto conclusi al di fuori dei locali del negozio

Il nuovo codice del consumo (clicca qui) regola, agli articoli dal 45 al 68, i contratti conclusi al di fuori degli esercizi commerciali (o per strada o in alberghi o su autobus) e i contratti stipulati a distanza. Le normative sono molto simili, ma con delle distinzioni. Sono comunque contratti particolari per i quali vale il diritto di recesso entro 10 giorni lavorativi, previsto a garanzia dei soli consumatori privati (acquisti senza partita iva), che si differenziano da quelli conclusi recandosi in un negozio ad acquistare un capo d'abbigliamento o firmando nella sede di una scuola per frequentare un corso d'inglese. E' per questo motivo che molte societa' attrezzano lussuose sedi in cui portare i potenziali clienti. Spesso il consumatore incantato dallo sfarzo, pone poca attenzione a cio' che firma e il recesso non si puo' esercitare.In questa scheda spieghiamo i contratti negoziati fuori dai locali commerciali del venditore, tra cui sono comprese le vendite a domicilio, per strada, nell'ambito di fiere o durante escursioni organizzate dal venditore.

Il diritto di recesso (o di “ripensamento”)

Per le vendite avvenute fuori dai locali commerciali, si puo' recedere senza penalita' e senza darne alcuna giustificazione, inviando al venditore una lettera raccomandata a/r entro dieci giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Da quando decorrono i 10 giorni?

Se l'acquisto e' avvenuto senza la presenza del venditore (ad esempio per posta tramite catalogo), o se quest'ultimo aveva mostrato o illustrato un prodotto o modello differente da quello poi acquistato, i dieci giorni lavorativi decorrono dalla data di ricevimento del prodotto.- Se invece il venditore avesse fornito informazioni incomplete o inesatte sul diritto di recesso (vedi qui sotto “L'obbligo per il venditore di informare il consumatore sul diritto di recesso”), si puo' recedere entro sessanta giorni dal giorno di ricevimento del prodotto acquistato.Nessuna penale e' prevista a carico del consumatore per aver esercitato il recesso.

Restituzione del prodotto

Il bene deve essere restituito, a spese del consumatore, in normale stato di conservazione (ovvero, deve essere custodito e adoperato con cura) nella modalita' e nei tempi previsti dal contratto.Qualora sia stato effettuato un pagamento, il rimborso al consumatore deve avvenire gratuitamente entro 30 giorni dalla data in cui il venditore e' stato informato del recesso.Se il venditore non dovesse provvedere spontaneamente, conviene intimare il rimborso tramite una raccomandata A/R di messa in mora.

Attenzione:

non esiste il diritto di recesso per acquisti fatti con partita iva, per acquisti inferiori a 26 euro, e per servizi di cui si e' gia' usufruito.

ESCLUSIONI

Attenzione, queste regole non si applicano ai contratti relativi:

- alla costruzione, vendita, e locazione di beni immobili;- alla fornitura di prodotti alimentari o di uso corrente consegnati con scadenza regolare;- alle assicurazioni (*);- agli strumenti finanziari (*);- a servizi che sono gia' in erogazione.

Obbligo per il venditore di informare il consumatore sul diritto di recesso

Il nuovo codice del consumo impone al professionista di fornire al consumatore, per iscritto, il termine, la modalita’, e le condizioni per l’esercizio del diritto di recesso. Inoltre, sempre per iscritto, il professionista deve indicare le generalita’ (denominazione, sede, indirizzo) del soggetto verso cui si puo’ esercitare il diritto di recesso e a cui puo' essere restituito il prodotto. Tutto' cio' deve essere riportato direttamente sulla nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali, ed in caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni li' presenti. Per i venditori che non forniscono queste informazioni, o lo fanno solo parzialmente - di fatto ostacolando il diritto di recesso – sono previste sanzioni dai 516 ai 5165 euro.




venerdì 18 dicembre 2009

Adempimento Obbligazione Terminologia

Diligenza del buon padre di famiglia

ART: Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (Cod. Civ. 703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768, 2148, 2167).Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivita professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivita esercitata (Cod. Civ. 1838 e seguente, 2104-1, 2174-2, 2236).

E' soltanto una definizione ad effetto per indicare un comportamento che qualunque persona avveduta avrebbe tenuto in una determinata situazione.Ci si riferisce al padre di famiglia perchè dovrebbe essere per definizione una persona saggia ed accorta. Questa espressione viene utilizzata ad esempio nel caso in cui sia stata compiuta una violazione contrattuale in buona fede: se si è utilizzata la "diligenza del buon padre di famiglia" significa che si è fatto tutto ciò che era possibile per adempiere correttamente.


Impossibilita sopravvenuta

Gli artt. Dal 1463 c.c. al 1465 c.c. sono dedicati alla disciplina della risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive per impossibilità sopravvenuta e prevedono le diverse ipotesi dell’impossibilità totale (art. 1463 c.c.) dell’impossibilità parziale (art. 1464 c.c.) e dell’impossibilità della prestazione nei contratti con effetti traslativi o costitutivi (art. 1465 c.c.).La risoluzione per impossibilità sopravvenuta totale si verifica allorchè, in un contratto a prestazioni corrispettive, l’obbligazione a carico di una delle parti diventa impossibile per causa alla stessa non imputabile. La risoluzione per impossibilità sopravvenuta si verifica automaticamente e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.L’impossibilità che rileva ai fini della risoluzione è di carattere giuridico nel senso che si considera impossibile la prestazione che richiede uno sforzo superiore a quello dell’ordinaria diligenza richiesta per l’adempimento o quella che non risulta più utile avuto riguardo all’interesse del creditore.L’art. 1453 c.c. stabilisce che, in caso di impossibilità della prestazione, la parte liberata non possa esigere la controprestazione e sia tenuta a restituire quella che abbia già ricevuta secondo la disciplina dell’indebito.Gli effetti della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, così come disciplinati dal richiamato art. 1453 c.c., debbono escludersi in caso di mora del creditore o di mora del debitore.Ove, infatti, la prestazioe divenga impossibile allorchè il debitore della stessa sia in mora, l’impossibilità sarà allo stesso imputabile ex art. 1218 c.c. ed il debitore sarà tenuto al risarcimento del danno. Ove sia in mora il creditore, invece, l’impossibilità della prestazione allo stesso dovuta non estinguerà l’obbligo d’eseguire la controprestazione.La risoluzione per impossibilità sopravvenuta riguarda naturalmente una fattispecie diversa da quella dell’impossibilità originaria della prestazione che determina non già la risoluzione ma la nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto.In caso di impossibilità parziale della prestazione, invece, il creditore avrà diritto ad una corrispondente riduzione della controprestazione o potrà recedere dal contratto ove non abbia un interesse all’adempimento parziale. Ove la controprestazione sia indivisibile, la parte avrà diritto, ove non receda dal contratto, ad un conguaglio in denaro.Nell’ambito dei contratti traslativi e costitutivi dei diritti, stante il principio del consenso traslativo, il rischio dell’impossibilità sopravvenuta grava sulla parte acquirente nonostante non sia ancora avvenuta la consegna. Le sole fattispecie in cui la prestazione del consenso traslativo non determina il passaggio del rischio sono quelle dei contratti traslativi aventi ad oggetto beni futuri o cose generiche (e in tal caso il passaggio del rischio si verifica con l’individuazione e con la venuta ad esistenza del bene) e quella dei contratti sottoposti a condizione sospensiva ed in tal caso il passaggio del rischio si verifica in coincidenza con l’avveramento della condizione. Una volta verificaisi gli effetti traslativi, dunque, il perimento del bene, nonostante sia anteriore all’effettiva consegna, non libera la parte acquirente dall’obbligo della controprestazione.

Caso fortuito e Forza maggiore

Di solito non si distingue tra caso fortuito e forza maggiore, in quanto entrambi gli eventi hanno come effetto l'esclusione della responsabilità del soggetto agente.
Possiamo, però, distinguerli concettualmente perché, se identiche sono le conseguenze, diverse sono le situazioni che li producono.


caso fortuito
indica un evento assolutamente imprevedibile
forza maggiore
indica un evento di una forza tale al quale non è oggettivamente possibile resistere.

In ogni caso il caso fortuito o la forza maggiore escludono la colpa del soggetto agente non realizzando, quindi, la previsione dell'art. 2043 che per la responsabilità prevede il fondamentale requisito della colpevolezza.

È opportuno ricordare, però, che altra tesi inquadra queste ipotesi come interruzione del nesso di causalità piuttosto che come ipotesi di assenza di colpa.A mio parere per inquadrare correttamente le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore bisogna distinguere diversi casi.

Se il caso fortuito o forza maggiore hanno da soli causato l'evento (un fulmine provoca delle lesioni) , è chiaro che non è nemmeno il caso di parlare di colpa dell'agente, ma di serie causale del tutto autonoma dove l'agente non ha posto in essere nemmeno un condizione.

Se, invece, l'agente ha posto in essere una della cause che poi ha aperto la strada al caso fortuito o alla forza maggiore, può ben ritenersi la mancanza di colpa, visto che non c'è interruzione del nesso di causalità; è da notare, però, che se accettiamo la teoria della causalità adeguata possiamo anche intendere questi eventi come vere e proprie interruzioni del rapporto di causalità, eventi eccezionali e imprevedibili che fanno venir meno il rapporto di causalità giuridico.