venerdì 22 ottobre 2010

T.U.S. (Tasso Ufficiale di Sconto)

E' il tasso di riferimento per tutti i tassi del mercato, è il tasso ufficiale al quale la Banca d'Italia presta alle altre banche.

Di seguito la variazione dei TASSI ufficiali e dell'inflazione in Italia nel periodo:




Gennaio 1958 - Aprile 2009


Come si può osservare nel grafico l'andamento del TASSO e l'inflazione (Italia) nel corso degli anni hanno avuto un andamento simile.

venerdì 14 maggio 2010

Mercato monopolistico

Monopolio.
Esiste nel mercato un’unica impresa, la quale ha una grande capacità di influenzare il prezzo del bene

La Concorrenza monopolistica

Abbiamo detto che si ha concorrenza monopolistica quando in un mercato coesistono molte imprese, ciascuna delle quali però ha un certo potere di influenzare il prezzo. Ciò è dovuto al fatto che i prodotti offerti da queste imprese non sono uguali fra di loro, come in concorrenza perfetta, ma si differenziano per alcune caratteristiche, che ne fanno dei prodotti diversi agli occhi dei consumatori. Spesso queste differenze esistono veramente, ma il più delle volte sono solo il frutto di mirate campagne pubblicitarie, le quali ingenerano nei consumatori la convinzione che il prodotto offerto abbia vantaggi non riscontrabili in prodotti analoghi (si pensi ai dentifrici: sono sostanzialmente tutti uguali, ma la pubblicità tende ad esaltare le caratteristiche di ciascuno rispetto a quelle degli altri).

T.A.E.G.

IL TAEG

Il T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) si pone l'obiettivo di rappresentare nel modo più completo ed esatto possibile il costo di un finanziamento. Si tratta di un tasso puramente virtuale. Non viene infatti utilizzato per calcolare le rate. Piuttosto è un indicatore, una cifra in grado di dichiarare il costo globale del prestito. Il grande vantaggio del TAEG è il suo utilizzo ai fini comparativi. Confrontando il TAEG di due mutui si acquisisce immediatamente l'idea di quale costi di più e di quanto. Nelle considerazioni sui tassi è consuetudine misurare la spesa annua in interessi. Un costo di 50 Euro su un finanziamento di 1.000 Euro rimborsato dopo un anno vuol dire pagare il 5%. Ciò corrisponde al Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) del prestito. Nella sua semplicità questa considerazione non tiene conto di due elementi complementari e non trascurabili: 1. Il tipo di rimborso 2. Le spese dell'operazione IL TIPO DI RIMBORSO Il metodo di ammortamento usato abitualmente per mutui e prestiti (francese a rata costante) prevede che il pagamento dell'interesse non avvenga una volta sola a fine anno, ma risulti caricato su ogni rata. Con pagamenti frazionati nell'anno, il più delle volte mensili, ciò rappresenta un piccolo vantaggio per il finanziatore, che comincia ad incassare gli interessi in anticipo. Il fenomeno lascia insensibile il Tasso Nominale mentre viene recepito dal Tasso Effettivo. La differenza tra Tasso Nominale ed Effettivo si incrementa con l'aumentare del tasso e con il crescere del numero di rate annue. ESEMPIO: Consideriamo un prestito al Tasso Nominale del 5% annuo. Se il pagamento avviene semestralmente (2 rate all'anno) il Tasso Effettivo sarà pari al 5,06%. Con il pagamento mensile (12 rate annue) ammonterà al 5,12%. Invece un Tasso Nominale del 20%, regolato con pagamento mensile aumenterà fino al 21,9%, con una differenza di quasi due punti rispetto al Tasso Nominale. Nella sua volontà di rappresentare fedelmente il costo del finanziamento il T.A.E.G. disdegna il Tasso Nominale per prendere in considerazione il più autorevole Tasso Effettivo. LE SPESE DELL'OPERAZIONE Obiettivo dichiarato del TAEG è quello di ricomprendere gli effetti di tutte le spese obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento. Per conseguirlo si ipotizza che i costi iniziali riducano il capitale prestato e che le spese periodiche aumentino la rata. Il calcolo del TAEG viene effettuato dopo avere apportato tali correttivi ai numeri dell'operazione. ESEMPIO: un mutuo decennale di 100.000 Euro al 5% (1.061 Euro mensili) privo di spese di apertura o di gestione avrebbe un TAEG coincidente con il suo Tasso Effettivo, cioè 5,12%. Qualora invece la banca richiedesse 800 Euro di spese iniziali ciò corrisponderà in pratica a ricevere un finanziamento ridotto a 99.200 Euro (100.000 - 800). Se poi tutti i mesi dovrò pagare 3 Euro per la polizza incendio e 2 Euro di spese di incasso, sarà come sopportare una rata maggiorata di 5 Euro. Il fedele TAEG farà perciò i suoi conti considerando il capitale ristretto a 99.200 Euro ed una rata mensile maggiorata a 1.066 Euro (1.061 + 5 di spese). Risultato: TAEG = 5,41%, ovvero il tasso effettivo di un mutuo decennale di 99.200 Euro rimborsato con una rata mensile di 1.066 Euro. In pratica sarà come avere azzerato tutti i costi del finanziamento avendoli tramutati in interessi. Pertanto paragonare i TAEG corrisponde idealmente a confrontare diversi finanziamenti a spese zero.
RIBOR
Chi ha contratto mutui a tasso variabile nel secolo scorso rileverà che i riferimenti alla variabilità riguardano indici ormai in disuso nel settore dei mutui, talvolta perfino inesistenti oggi. Per molti anni ci si è agganciati al Rendistato, ovvero il rendimento dei titoli emessi dallo Stato. I mutui a privati che lo utilizzavano sono però molto vecchi e dovrebbero risultare ormai tutti estinti. Poi ha preso forma il Prime Rate ABI, ovvero il costo praticato dalle banche ai clienti migliori, rilevato dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), elemento tuttora reperibile. Chi ha un mutuo legato al Prime Rate soffre un po' perché si tratta di una rilevazione degli scambi tra banca e cliente ed è quindi più elevata rispetto alle transazioni tra banca e banca, come quelle assunte dall'Euribor. Vita molto migliore per chi si è trovato agganciato al TUS (Tasso Ufficiale di Sconto). Con il passaggio all'Euro il TUS ha cessato di esistere come tasso nazionale, ma è stato sostituito dal Tasso BCE (Banca Centrale Europea) che permane su livelli bassi e si dimostra sempre piuttosto pigro quando i mercati reagiscono verso l'alto. Verso la fine degli anni '90 le banche hanno cominciato ad utilizzare il Ribor. Si trattava del tasso applicato agli scambi finanziari tra le banche italiane. L'affidabilità del Ribor come riferimento ha fatto in modo che venisse mantenuto anche dopo l'avvento dell'Euro. Riguardando oggi gli scambi europei l'indice è stato ribattezzato Euribor e rappresenta attualmente il riferimento usato da quasi tutte le banche italiane per la determinazione del saggio di interesse dei mutui a tasso variabile. Chi ha stipulato un mutuo agganciato al Ribor utilizza oggi, per la determinazione del tasso, il corrispondente Euribor.
SPREAD
Nella nostra lingua lo chiameremmo scarto o margine. Ma la diffusione generale del termine inglese non lascia più alcuno spazio al vocabolo italiano. Ovunque si parla di spread (pronunciato "sprèd") e il suo significato non è da poco! Si tratta del ricarico che ogni banca decide di aggiungere al tasso di base quale proprio ricavo. Il principio è classicamente commerciale. Il commerciante (la banca) compra il prodotto (il denaro) ad un prezzo (tasso di scambio interbancario) e lo rivende alla sua clientela ricaricato di un margine di guadagno (spread). Negli scambi tra banche il denaro ha una sua quotazione, che in Europa viene definita Euribor. Quello è il tasso, rilevato giornalmente, a cui la banca può comprare valuta, o anche venderla se ne dispone in eccesso. La collocazione del denaro mediante un finanziamento al cliente dovrà perciò avvenire ad un tasso un po' più alto. Ciò consentirà di compensare le spese di gestione della struttura creditizia e della pratica nonché i rischi dell'operazione, e guadagnarci sopra qualcosa. Questo incremento è chiamato appunto "spread". Un mutuo a tasso variabile verrà perciò rimborsato ad un tasso stabilito con il criterio: Euribor + spread dove l'Euribor costituisce la componente variabile del tasso, mentre lo spread quella fissa, che resterà invariata per tutta la durata del mutuo. NOTA: rari contratti prevedono la modifica dello spread al raggiungimento di specifiche scadenze o al verificarsi di determinate condizioni. Essendo solidamente garantiti dall'ipoteca i mutui sono gravati da modesti rischi di insoluto e consentono l'applicazione di spread molto bassi. La media si attesta intorno all'1,60%. Si parte da offerte eccezionali intorno allo 0,70% per arrivare a punte del 3%, richiesto da banche che finanziano situazioni un po' più a rischio. Come potrai immaginare la scelta di applicare uno spread più o meno alto dipende esclusivamente dalla volontà della banca. Così si osservano differenze anche rilevanti tra un'offerta e l'altra. Facendo leva sui grossi importi dei mutui e sulle loro lunghe durate, gli effetti possono rivelarsi esplosivi. ESEMPIO: si consideri una differenza di spread dell'1% applicata ad un mutuo ventennale di 100.000 Euro. Con un tasso del 4% si spenderanno 45.435 Euro di interessi. Aumentando il tasso dell'1% la spesa sarà di 58.390 Euro. Una differenza di ben 13.000 Euro, ovvero il 28% in più! Anche per i mutui a tasso fisso si parla di spread. In quel caso costituisce la quota aggiuntiva applicata al parametro di riferimento IRS, in base al risultato dell'addizione: IRS (di durata pari a quella del mutuo) + spread Qui però lo spread servirà per calcolare il tasso una sola volta, il giorno della sottoscrizione del contratto di mutuo, perché in seguito il saggio di interesse non potrà più subire alcun aggiornamento.

venerdì 23 aprile 2010

Imprenditore artigiano & Impresa Artigiana


E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.


L'elemento caratterizzante dell'impresa artigiana è proprio l'artigiano, o meglio, l'attività che svolge l'artigiano; quest'ultimo, infatti, non deve limitarsi a gestire l'impresa ma deve intervenire personalmente "nel processo produttivo" anzi intervenire "in misura prevalente" nella produzione. Questa definizione data dalla legge è conforme con l'idea che normalmente si ha dell'artigiano, cioè di una persona che "con le sue mani" crea il prodotto, quasi un artista.


È anche vero, però, che vi possono essere imprese artigiane che si avvalgono dell'attività di dipendenti e dell'aiuto di macchine per la produzione. In questi casi può essere difficile distinguere l'imprenditore artigiano dall'imprenditore commerciale ed è per questo motivo che l'art. 4 pone dei limiti dimensionali all'impresa artigiana, ad esempio un massimo di 22 dipendenti per la produzione di serie.In merito all'attività che deve svolgere un'impresa artigiana l'art. 3 della legge 443\1985 dispone che:



attività prevalente:
svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi.


attività escluse:
sono escluse dall'attività dell'impresa artigiana le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa artigiana.


In base alla Legge Quadro sull’artigianato 8 Agosto 1985, n. 443, è definita impresa artigiana quella che ha le dimensioni seguenti:


A) per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;


B) per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;


C) per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti (i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali sono stati individuati con decreto del Presidente della Repubblica);


D) per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;


E) per le imprese di costruzione edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.


Riassumendo possiamo dire che l'imprenditore artigiano è colui che impiega il proprio lavoro nella produzione e non solo nella gestione dell'impresa. Quando l'impresa si avvale di macchine la produzione deve comunque avvalersi dell'intervento manuale dell'artigiano; in parole povere"non deve fare tutto la macchina"; in maniera simile a quanto detto per le macchine utilizzate per la produzione, nel caso in cui vi siano dipendenti questi non devono produrre il bene in maniera del tutto autonoma, ma devono seguire le direttive dell'artigiano. Deve trattarsi, cioè, sempre di un prodotto frutto dell'inventiva dell'artigiano.
Il mancato rispetto di queste condizioni comporterà l'equiparazione dell'impresa artigiana all'impresa commerciale,con la conseguente soggezione al fallimento.


venerdì 16 aprile 2010

Carta dei diritti dei passeggeri


1. Diritti in caso di sciopero


Hai dei diritti in caso di scioperi delle compagnie aeree. Ci sono dei periodi infatti in cui non è consentito effettuare scioperi, eccoli:

dal 18 dicembre al 7 gennaio;

dal 24 aprile al 2 maggio;

dal 27 giugno al 4 luglio;

dal 27 luglio al 5 settembre;

dal 30 ottobre al 5 novembre;

dal giovedì precedente al giovedì successivo alla Pasqua;

dal terzo giorno precedente al terzo giorno che segue le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali;

dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed amministrative parziali per le sole aree interessate


2. Se il tuo volo ritarda, hai diritto alle seguenti forme di risarcimento:


ritardo oltre le 5 ore => Puoi scegliere tra: 1)Rimborso della parte non goduta del biglietto e rientro, appena possibile, al luogo di partenza; 2)Imbarco sul primo volo disponibile per la stessa destinazione, in condizioni comparabili; 3)Imbarco su altro volo in data per te conveniente.


se la partenza e rinviata al giorno successivo => Alloggio in albergo a spese della compagnia.


3. Se il tuo bagaglio registrato (cioè consegnato al momento del check-in) viene distrutto, danneggiato, smarrito, o ti viene recapitato in ritardo...


hai diritto ad un risarcimento fino a 1000 DSP (= Diritti Speciali di Prelievo, un'unità di misura che varia con la fluttuazione dell'euro, e che corrisponde più o meno ad 1 euro), a meno che il danno non sia stato causato da te o da un difetto del bagaglio.


Se hai dichiarato il valore massimo del tuo bagaglio e hai pagato il supplemento corrispondente, sarai sicuro di avere, in caso di danni sul bagaglio, un rimborso pari al valore effettivo del bagaglio.


Ricordati che per ottenere il risarcimento devi presentare il reclamo alla compagnia aerea non appena ti viene consegnato il bagaglio danneggiato o entro sette giorni dal ricevimento del bagaglio. In caso di ritardo nella consegna del bagaglio hai tempo 21 giorni per la richiesta del risarcimento dal momento in cui ricevi il bagaglio.


4. In caso di negato imbarco per overbooking su un volo che parte o arriva in un aeroporto dell'Unione Europea...


Se ti sei presentato all'imbarco entro 45 minuti dalla partenza con una prenotazione confermata e ti viene negato l'accesso per overbooking puoi scegliere di rinunciare volontariamente al volo in cambio di benefit che concorderai con la compagnia aerea, e scegliere tra:


1)Rimborso della parte non goduta del biglietto e rientro appena possibile al luogo di partenza;

2)Rimborso della parte non goduta del biglietto e rientro appena possibile al luogo di partenza;

3) imbarco su altro volo in data per te conveniente.


In questo caso però non potrai chiedere il risarcimento di danni ulteriori derivanti dall'overbooking.

Se il numero delle persone che rinunciano volontariamente al volo non è sufficiente, la compagnia aerea può negare l'imbarco. In questo caso, qualora non venissi imbarcato avresti diritto a:

a. ricevere un risarcimento in denaro, proporzionale alla lunghezza della tratta:(Il risarcimento ti deve essere dato in contanti dalla stessa Compagnia Aerea, o con accredito su conto corrente, entro sette giorni. Puoi decidere se usufruire del risarcimento sotto forma di buoni viaggio o altri servizi, anziché in contanti.)