Il termine congiuntura ha finito per rappresentare una sorta di sinonimo della situazione economica generale di un paese, senza più riferimento alle sue specificità.
La congiuntura economica in Italia ha i seguenti elementi
INFLAZIONE: L'inflazione a gennaio sale al 2,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Si tratta del dato più alto dal dicembre del 2008. A dicembre la crescita tendenziale era stata pari all'1,9%. Lo rende noto l'Istat in un comunicato precisando che il mese scorso, secondo le stime preliminari, l'indice Nic, comprensivo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4% rispetto al mese di dicembre 2010. L’inflazione acquisita per il 2011 è pari all’1,2%. L’inflazione di fondo, calcolata al netto dei beni energetici e degli alimentari freschi, è pari all’1,4%, lo stesso valore registrato a dicembre 2010. Sul piano tendenziale, la variazione dei prezzi dei beni sale al 2,5% (dal +2,1% di dicembre 2010), mentre nel comparto dei servizi la dinamica tendenziale dei prezzi scende all’1,5% (era +1,6% a dicembre). Si amplia, quindi, il differenziale inflazionistico tra beni e servizi. L’accelerazione dell’inflazione registrata a gennaio risente delle tensioni sui prezzi dei beni, ed in particolare dei beni energetici non regolamentati, e degli alimentari non lavorati, i cui effetti risultano soltanto parzialmente attenuati dal lieve rallentamento della crescita su base annua dei prezzi dei servizi. Sulla base delle stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) diminuisce dell’1,2% rispetto al mese precedente e aumenta del 2,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Sul piano congiunturale gli incrementi maggiori hanno riguardato i prezzi dei prodotti alimentari e bevande analcoliche (+0,8%), dei servizi sanitari e spese per la salute (+0,7%), dell’abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+0,6%) e dei trasporti (+0,5%). Risultano in calo i prezzi di ricreazione, spettacoli e cultura (-0,4%). Sul piano tendenziale i maggiori tassi di crescita hanno interessato le divisioni trasporti (+4,3%), abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+3,9%) .
DISOCUPAZIONE: Al momento la disoccupazione è all'8,7%
TUS: Al 01/01/2011 è di 1.50%
PIL: L’aumento del PIL ( prodotto interno lordo ) nel 2011 e aumentato del 1.1%
Exchange EUR/USD : il valore di cambio è 1.36
venerdì 4 marzo 2011
Factoring
è un contratto con il quale una parte (detta factor) acquista, a titolo oneroso, crediti non ancora esigibili di un’impresa assumendo obblighi di gestione,riscossione e contabilizzazione.
La funzione del factoring è, nella pratica commerciale, assai complessa:
- prevalente è la finalità di finanziamento o anticipatoria (l’impresa cedente riceve l’importo dei crediti ceduti, dedotto un corrispettivo costituente il compenso del factor, prima della scadenza);
- è configurabile, comunque, una funzione di assicurazione, quando il factor acquisti il credito con assunzione del rischio di insolvenza del debitore;
- di regola, il factor svolge servizi di contabilizzazione, amministrazione e gestione contenziosa dei crediti.
La cessione dei crediti può essere fatta pro-soluto, vale a dire con il rischio dell’insolvenza del debitore ceduto a carico del factor, ovvero pro-solvendo che prevede la rivalsa da parte del factor, e quindi una garanzia da parte del cedente circa la solvenza del debitore ceduto.
Dal contratto di factoring derivano per l’impresa i seguenti vantaggi:
- semplificazione della gestione commerciale ed alleggerimento dei servizi contabili;
- possibilità di ottenere informazioni commerciali, utilizzando la vasta organizzazione del factor;
- miglioramento della situazione finanziaria, mediante la mobilizzazione del portafoglio clienti, con copertura del rischio di solvibilità relativo all’ammontare del rischio;
- utilizzazione dei moderni sistemi meccanografici, di cui si avvalgono le società di factoring per il volume di operazioni che svolgono, con possibilità di ottenere anche informazioni statistiche rapide e complete;
- generali economie di gestione, per la riduzione di tutte le spese collegate con il contenzioso d’incasso.
Data la natura complessa del contratto di factoring, ad esso risulta applicabile la disciplina generale sui contratti e, in secondo luogo, quella sulla cessione dei crediti d’impresa.
Ai sensi dell’art. 1, tale normativa trova applicazione in presenza di alcuni presupposti:
- il cedente deve essere un imprenditore;
- il cessionario deve essere una banca, o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti di impresa;
- i crediti ceduti devono attenere a contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa.
Mancando anche uno solo di questi requisiti si applicherà la disciplina del codice civile sulla cessione dei crediti di cui agli art. 1260 ss.
Quanto ai crediti oggetto della cessione
- è ammessa la cessione di crediti anche prima della stipula dei contratti destinati ad originarli;
- è ammessa la cessione di crediti esistenti o futuri anche in massa.
E’ previsto dal legislatore che, in mancanza di espressa rinuncia del cessionario, il cedente garantisca, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore (art.4). Quando al regime di opponibilità della cessione ai terzi, occorre che il cessionario abbia pagato in tutto od in parte il corrispettivo della cessione con atto avente data certa.
In presenza di questi presupposti, la cessione è opponibile:
- agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;
- al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
- al fallimento del cedente, dichiarato dopo la data del pagamento.
La legge 260/93 ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Ottawa del 1988 sul factoring internazionale.
Le società di factoring, in quanto esercitano professionalmente attività di prestito e di finanziamento, sono assoggettate al D.Lgs. 385/93 (T.U. leggi bancarie) sulla trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie per effetto del quale:
- le società medesime devono esporre nei locali aperti al pubblico gli avvisi e le informazioni riguardanti le condizioni di contratto;
- il contratto di factoring deve essere stipulato in forma scritta e deve specificare i criteri di determinazione delle commissioni e di ogni altra remunerazione in favore del factor, nonché gli interessi che l’imprenditore cedente deve corrispondere;
- deve essere espressamente prevista la facoltà di recesso per l’imprenditore cedente in caso di variazioni in senso sfavorevole dei tassi di interesse e delle altre condizioni contrattuali.
La funzione del factoring è, nella pratica commerciale, assai complessa:
- prevalente è la finalità di finanziamento o anticipatoria (l’impresa cedente riceve l’importo dei crediti ceduti, dedotto un corrispettivo costituente il compenso del factor, prima della scadenza);
- è configurabile, comunque, una funzione di assicurazione, quando il factor acquisti il credito con assunzione del rischio di insolvenza del debitore;
- di regola, il factor svolge servizi di contabilizzazione, amministrazione e gestione contenziosa dei crediti.
La cessione dei crediti può essere fatta pro-soluto, vale a dire con il rischio dell’insolvenza del debitore ceduto a carico del factor, ovvero pro-solvendo che prevede la rivalsa da parte del factor, e quindi una garanzia da parte del cedente circa la solvenza del debitore ceduto.
Dal contratto di factoring derivano per l’impresa i seguenti vantaggi:
- semplificazione della gestione commerciale ed alleggerimento dei servizi contabili;
- possibilità di ottenere informazioni commerciali, utilizzando la vasta organizzazione del factor;
- miglioramento della situazione finanziaria, mediante la mobilizzazione del portafoglio clienti, con copertura del rischio di solvibilità relativo all’ammontare del rischio;
- utilizzazione dei moderni sistemi meccanografici, di cui si avvalgono le società di factoring per il volume di operazioni che svolgono, con possibilità di ottenere anche informazioni statistiche rapide e complete;
- generali economie di gestione, per la riduzione di tutte le spese collegate con il contenzioso d’incasso.
Data la natura complessa del contratto di factoring, ad esso risulta applicabile la disciplina generale sui contratti e, in secondo luogo, quella sulla cessione dei crediti d’impresa.
Ai sensi dell’art. 1, tale normativa trova applicazione in presenza di alcuni presupposti:
- il cedente deve essere un imprenditore;
- il cessionario deve essere una banca, o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti di impresa;
- i crediti ceduti devono attenere a contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa.
Mancando anche uno solo di questi requisiti si applicherà la disciplina del codice civile sulla cessione dei crediti di cui agli art. 1260 ss.
Quanto ai crediti oggetto della cessione
- è ammessa la cessione di crediti anche prima della stipula dei contratti destinati ad originarli;
- è ammessa la cessione di crediti esistenti o futuri anche in massa.
E’ previsto dal legislatore che, in mancanza di espressa rinuncia del cessionario, il cedente garantisca, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore (art.4). Quando al regime di opponibilità della cessione ai terzi, occorre che il cessionario abbia pagato in tutto od in parte il corrispettivo della cessione con atto avente data certa.
In presenza di questi presupposti, la cessione è opponibile:
- agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;
- al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
- al fallimento del cedente, dichiarato dopo la data del pagamento.
La legge 260/93 ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Ottawa del 1988 sul factoring internazionale.
Le società di factoring, in quanto esercitano professionalmente attività di prestito e di finanziamento, sono assoggettate al D.Lgs. 385/93 (T.U. leggi bancarie) sulla trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie per effetto del quale:
- le società medesime devono esporre nei locali aperti al pubblico gli avvisi e le informazioni riguardanti le condizioni di contratto;
- il contratto di factoring deve essere stipulato in forma scritta e deve specificare i criteri di determinazione delle commissioni e di ogni altra remunerazione in favore del factor, nonché gli interessi che l’imprenditore cedente deve corrispondere;
- deve essere espressamente prevista la facoltà di recesso per l’imprenditore cedente in caso di variazioni in senso sfavorevole dei tassi di interesse e delle altre condizioni contrattuali.
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