venerdì 23 aprile 2010

Imprenditore artigiano & Impresa Artigiana


E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.


L'elemento caratterizzante dell'impresa artigiana è proprio l'artigiano, o meglio, l'attività che svolge l'artigiano; quest'ultimo, infatti, non deve limitarsi a gestire l'impresa ma deve intervenire personalmente "nel processo produttivo" anzi intervenire "in misura prevalente" nella produzione. Questa definizione data dalla legge è conforme con l'idea che normalmente si ha dell'artigiano, cioè di una persona che "con le sue mani" crea il prodotto, quasi un artista.


È anche vero, però, che vi possono essere imprese artigiane che si avvalgono dell'attività di dipendenti e dell'aiuto di macchine per la produzione. In questi casi può essere difficile distinguere l'imprenditore artigiano dall'imprenditore commerciale ed è per questo motivo che l'art. 4 pone dei limiti dimensionali all'impresa artigiana, ad esempio un massimo di 22 dipendenti per la produzione di serie.In merito all'attività che deve svolgere un'impresa artigiana l'art. 3 della legge 443\1985 dispone che:



attività prevalente:
svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi.


attività escluse:
sono escluse dall'attività dell'impresa artigiana le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa artigiana.


In base alla Legge Quadro sull’artigianato 8 Agosto 1985, n. 443, è definita impresa artigiana quella che ha le dimensioni seguenti:


A) per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;


B) per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;


C) per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti (i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali sono stati individuati con decreto del Presidente della Repubblica);


D) per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;


E) per le imprese di costruzione edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.


Riassumendo possiamo dire che l'imprenditore artigiano è colui che impiega il proprio lavoro nella produzione e non solo nella gestione dell'impresa. Quando l'impresa si avvale di macchine la produzione deve comunque avvalersi dell'intervento manuale dell'artigiano; in parole povere"non deve fare tutto la macchina"; in maniera simile a quanto detto per le macchine utilizzate per la produzione, nel caso in cui vi siano dipendenti questi non devono produrre il bene in maniera del tutto autonoma, ma devono seguire le direttive dell'artigiano. Deve trattarsi, cioè, sempre di un prodotto frutto dell'inventiva dell'artigiano.
Il mancato rispetto di queste condizioni comporterà l'equiparazione dell'impresa artigiana all'impresa commerciale,con la conseguente soggezione al fallimento.


venerdì 16 aprile 2010

Carta dei diritti dei passeggeri


1. Diritti in caso di sciopero


Hai dei diritti in caso di scioperi delle compagnie aeree. Ci sono dei periodi infatti in cui non è consentito effettuare scioperi, eccoli:

dal 18 dicembre al 7 gennaio;

dal 24 aprile al 2 maggio;

dal 27 giugno al 4 luglio;

dal 27 luglio al 5 settembre;

dal 30 ottobre al 5 novembre;

dal giovedì precedente al giovedì successivo alla Pasqua;

dal terzo giorno precedente al terzo giorno che segue le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali;

dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed amministrative parziali per le sole aree interessate


2. Se il tuo volo ritarda, hai diritto alle seguenti forme di risarcimento:


ritardo oltre le 5 ore => Puoi scegliere tra: 1)Rimborso della parte non goduta del biglietto e rientro, appena possibile, al luogo di partenza; 2)Imbarco sul primo volo disponibile per la stessa destinazione, in condizioni comparabili; 3)Imbarco su altro volo in data per te conveniente.


se la partenza e rinviata al giorno successivo => Alloggio in albergo a spese della compagnia.


3. Se il tuo bagaglio registrato (cioè consegnato al momento del check-in) viene distrutto, danneggiato, smarrito, o ti viene recapitato in ritardo...


hai diritto ad un risarcimento fino a 1000 DSP (= Diritti Speciali di Prelievo, un'unità di misura che varia con la fluttuazione dell'euro, e che corrisponde più o meno ad 1 euro), a meno che il danno non sia stato causato da te o da un difetto del bagaglio.


Se hai dichiarato il valore massimo del tuo bagaglio e hai pagato il supplemento corrispondente, sarai sicuro di avere, in caso di danni sul bagaglio, un rimborso pari al valore effettivo del bagaglio.


Ricordati che per ottenere il risarcimento devi presentare il reclamo alla compagnia aerea non appena ti viene consegnato il bagaglio danneggiato o entro sette giorni dal ricevimento del bagaglio. In caso di ritardo nella consegna del bagaglio hai tempo 21 giorni per la richiesta del risarcimento dal momento in cui ricevi il bagaglio.


4. In caso di negato imbarco per overbooking su un volo che parte o arriva in un aeroporto dell'Unione Europea...


Se ti sei presentato all'imbarco entro 45 minuti dalla partenza con una prenotazione confermata e ti viene negato l'accesso per overbooking puoi scegliere di rinunciare volontariamente al volo in cambio di benefit che concorderai con la compagnia aerea, e scegliere tra:


1)Rimborso della parte non goduta del biglietto e rientro appena possibile al luogo di partenza;

2)Rimborso della parte non goduta del biglietto e rientro appena possibile al luogo di partenza;

3) imbarco su altro volo in data per te conveniente.


In questo caso però non potrai chiedere il risarcimento di danni ulteriori derivanti dall'overbooking.

Se il numero delle persone che rinunciano volontariamente al volo non è sufficiente, la compagnia aerea può negare l'imbarco. In questo caso, qualora non venissi imbarcato avresti diritto a:

a. ricevere un risarcimento in denaro, proporzionale alla lunghezza della tratta:(Il risarcimento ti deve essere dato in contanti dalla stessa Compagnia Aerea, o con accredito su conto corrente, entro sette giorni. Puoi decidere se usufruire del risarcimento sotto forma di buoni viaggio o altri servizi, anziché in contanti.)